Chi siamo

Statuto AIOM Servizi

Articolo 1

La società a responsabilità limitata denominata “AIOM servizi S.r.l.” con socio unico è retta dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni di legge in soggetta materia.
Socio unico di “AIOM servizi S.r.l.” è la società scientifica “Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)”, con sede in Milano.

Articolo 2

La società ha per oggetto la gestione di tutte le attività organizzative di eventi ed
iniziative che le siano affidati e/o indicati dal socio unico “Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)”, e ciò nel settore biomedico, con particolare riguardo alla disciplina
dell’oncologia.
Per lo svolgimento di tali attività la società potrà:

a) organizzare congressi, convegni, seminari, giornate di studio, corsi di formazione e perfezionamento e simili, di carattere scientifico ed attinenti al settore dell’oncologia; le suddette attività potranno essere svolte in proprio e/o in collaborazione con privati, enti ed istituzioni pubbliche e/o private, in Italia e all’estero;

b) editare, pubblicare, distribuire e commercializzare, in Italia e all’estero, riviste, periodici, libri, ed altri strumenti di divulgazione, anche audiovisivi, di carattere scientifico o divulgativo, in lingua italiana e non, su supporto cartaceo e/o informatico, sempre relativi al settore dell’oncologia, esclusa l’edizione di quotidiani;

c) realizzare e/o gestire siti internet;

d) fornire servizi atti ad agevolare lo scambio di informazioni e di materiale scientifico con riferimento alla branca dell’oncologia;

e) raccogliere pubblicità, comprese le sponsorizzazioni, con riferimento alle attività di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) del presente articolo;

f) elaborare dati e realizzare banche dati attinenti alla branca dell’oncologia;

g) prestare servizi scientifici nel settore dell’oncologia;

h) prestare servizi di ufficio e segreteria necessari per l’accreditamento di eventi ai sensi della ECM;

i) prestare ogni altro servizio di ufficio e segreteria a favore di soggetti pubblici e privati connessi alla branca dell’oncologia;

j) diffondere e in via ausiliaria commercializzare le opere dell’ingegno di proprietà della società, nonché altri diritti specifici di cui la stessa sia titolare.
Solo per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale od in relazione comunque allo stesso, la società potrà inoltre compiere, in via ausiliaria e residuale, operazioni mobiliari, commerciali e finanziarie, nonché assumere sia direttamente che indirettamente partecitazioni, rappresentanze ed interessenze in altre società, imprese ed Enti, purché con oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
Sempre per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale od in relazione allo stesso, e sempre in via ausiliaria, la società potrà compiere ed effettuare l’acquisto di immobili, beni comunque da destinare a sede della società, ovvero a sedi secondarie della medesima, ovvero infine all’ottimale svolgimento delle attività qui individuate dalla lettera a) alla lettera j).
La compravendita di immobili, per i fini di cui al comma precedente, non potrà comunque mai assumere carattere commerciale e/o imprenditoriale, salvi i normali vantaggi economico-finanziari che tali operazioni potranno comportare per la società.
Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio; in particolare viene esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l’iscrizione in Albi professionali, Collegi e Ordini e ogni attività finanziaria vietata dalla legge per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. La società si inibisce l’attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415

Articolo 3

La società ha sede nel comune di Milano (Mi), all’indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese. E’ facoltà dell’organo amministrativo trasferire la sede sociale nell’ambito del citato comune, nonché istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze ed uffici in altre località, sia in Italia che all’estero.
Il domicilio dell’unico socio per tutti i rapporti con la società, completo degli eventuali numero di fax ed indirizzo di posta elettronica, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare per iscritto il cambiamento del proprio domicilio, che dovrà essere tempestivamente aggiornato dall’organo amministrativo sul libro dei soci.

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2015 e potrà essere prorogata uno o più volte oppure anticipatamente sciolta con deliberazione della Assemblea.

Articolo 5

Il capitale sociale è di € 40.000,00 (quarantamila/00); potrà essere aumentato o diminuito una o più volte secondo quanto stabilito dagli artt. 2481 e seguenti del codice civile. E’ attribuita alla competenza del socio unico l’emissione dei titoli di debito di cui all’art. 2483 codice civile.
La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da Notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

Articolo 6

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 7

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati dal socio a favore della società, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, ed in particolare dovranno ricorrere i presupposti della normativa di legge ed amministrativa per non essere considerati raccolta di risparmio tra il pubblico.
Salvo diversa pattuizione i versamenti del socio alla società, a qualsiasi titolo effettuati, non sono
fruttiferi di interessi.

Articolo 8

Il socio unico decide sulle materie a lui riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall’organo amministrativo.
Le decisioni dell’unico socio sono adottate mediante deliberazione assembleare, salvo il ricorso alla  consultazione o al consenso scritto nei modi e nei termini stabiliti dal successivo art. 15 del presentestatuto.

Articolo 9

Le Assemblee sono convocate dall’organo amministrativo e possono essere tenute anche in comune diverso da quello della sede sociale purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche dal socio.
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l’assemblea per l’approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.
L’Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell’avviso di convocazione dovranno essere specificati il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza, e l’elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste
per la prima convocazione.
Peraltro l’Assemblea è validamente costituita anche se non sono osservate le formalità di convocazione quando sia presente o rappresentato l’intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi (questi ultimi se esistenti) in carica siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.

Articolo 10

All’unico socio, iscritto nel relativo libro, spetta il diritto di partecipare all’assemblea e un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale.
Il socio sarà rappresentato da un componente del suo organo amministrativo all’uopo dallo stesso designato. Se la designazione viene conferita per una singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione. La designazione può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 11

L’Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.
Articolo 12 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in sua assenza dall’Amministratore più anziano di età. In assenza delle persone sopraindicate l’Assemblea sarà presieduta dalla persona al momento designata dagli intervenuti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, accertare se l’Assemblea è regolarmente costituita, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.
Il Presidente può richiedere l’assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell’assemblea. Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 13

L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 14

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.
Il verbale deve dare conto degli esiti delle verifiche sulla regolarità della costituzione dell’assemblea, sull’accertamento dell’identità e della legittimazione dei presenti, sull’accertamento dei risultati delle votazioni. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Articolo 15

Nei casi consentiti dalla legge, su decisione dell’organo amministrativo, le decisioni del socio possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall’organo amministrativo.
Occorrerà comunque che tali modalità assicurino al socio una adeguata informazione e il diritto di partecipare alla decisione.
Il socio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato nella stessa, deve comunicare la propria volontà alla società con le modalità indicate nella richiesta. La mancata risposta del socio entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta al socio interpellato, ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato nella richiesta stessa.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento.
Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri; le relative decisioni spettano di volta in volta al socio.
Gli Amministratori possono anche non essere soci della società o comunque del socio unico e, se non diversamente stabilito dal socio all’atto della nomina, durano in carica fino a rinuncia o a revoca da parte del socio che li ha nominati. In tale ipotesi la revoca è atto discrezionale, che, peraltro, può intervenire in qualsiasi momento, anche in mancanza di giusta causa, e comunque senza diritto degli amministratori revocati al risarcimento dei danni.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, e cioè fino a che la maggioranza dei nuovi amministratori, provveduto alle eventuali autorizzazioni, non abbia accettato la carica.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono ad integrarli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, ovvero sino alla prima occasione in cui il socio unico assuma una decisione mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione.
Se viene meno la metà degli amministratori, o la maggioranza degli stessi nel caso l’organo amministrativo sia composto da un numero dispari di amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori nominati dall’assemblea in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono
insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, ove non vi abbia già provveduto il socio unico.
Il Consiglio di Amministrazione può pure nominare un Segretario anche al di fuori dei propri membri.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da uno qualsiasi degli altri Amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in casi di urgenza almeno quarantotto ore prima della riunione. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo,e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza
dei suoi componenti in carica.
Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l’intero Consiglio e tutti i sindaci effettivi, se nominati.
E’ ammessa la possibilità che la riunione possa svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti dei componenti presenti; in caso di parità di voti si intende approvata la proposta cui accede il voto del Presidente, altrimenti la proposta si intende respinta.
La periodicità delle riunioni consiliari dovrà indicativamente e per quanto possibile avere cadenza bimestrale.
I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, trascritti nel libro delle decisioni degli
amministratori, sono firmati dal Presidente e dal Segretario, se nominato.

Articolo 19

Nei limiti di legge, su decisione del Presidente, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso tuttavia ciascun amministratore può pur sempre chiedere l’osservanza dell’articolo precedente.
La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente. Occorrerà comunque che tali modalità assicurino a ciascun amministratore una adeguata informazione e il diritto di partecipare alla decisione.
Gli amministratori entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato nella stessa, devono comunicare la propria volontà alla società con le modalità indicate nella richiesta. La mancata risposta degli amministratori entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro cinque giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta all’ultimo amministratore interpellato, ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato nella richiesta stessa.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza degli amministratori in carica.
Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 20

Al Consiglio di Amministrazione spetta l’amministrazione della società per tutti gli atti, affari e operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nessuno escluso o eccettuato, salvo quanto dalla legge o dal presente statuto è riservato al socio.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, fatta eccezione per quelli che sono dipendenti di enti pubblici, tutte o parte delle proprie attribuzioni ai sensi e nei limiti di cui all’art. 2381 del Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’art. 2475 co. 5 c.c.
La carica di Presidente può essere cumulata con quella di Amministratore Delegato.
Altresì il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.
I componenti del Comitato Esecutivo sono revocabili, in qualsiasi momento da parte del Consiglio di Amministrazione, anche in mancanza di giusta causa, e senza diritto degli stessi al risarcimento dei danni.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori della società e può conferire a dipendenti e a terzi procure per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 21

La rappresentanza della società in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma sociale (comprensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure a quegli altri Amministratori ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 22, nei limiti dei poteri così delegati.

Articolo 22

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
Agli amministratori che siano associati AIOM non spetta alcun compenso. Negli altri casi l’Assemblea può assegnare agli Amministratori un compenso annuale; possono altresì riconoscere loro un’indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l’accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative.
In caso di nomina di amministratori delegati, con esclusione degli amministratori che siano associati AIOM, il relativo compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione, salvo che il socio non abbia determinato un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 23

Il socio, ove lo ritenga opportuno od ove le disposizioni di legge lo rendano obbligatorio, provvede a nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi di cui determinano il compenso, nonché di due Sindaci Supplenti.
Il Collegio Sindacale, ove nominato, esercita anche il controllo contabile. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Articolo 24

L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sarà formato l’inventario ed il bilancio nelle forme e nei modi prescritti.
Degli utili netti dell’esercizio sarà assegnato il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge. Del residuo la restante parte sarà distribuita al socio unico, salvo che il socio unico ne stabilisca una diversa destinazione.

Articolo 25

In caso di scioglimento della società l’Assemblea, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Articolo 26

Qualunque controversia dovesse insorgere tra il socio unico e la società con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo statuto o di eventuali accordi stipulati dalla società e dai soci, verrà rimessa ad un arbitro unico, nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale competente per il comune ove ha sede la società su richiesta della parte più diligente e previo tentativo di componimento amichevole.
L’arbitro giudicherà secondo equità, fermo il rispetto del contraddittorio.